Di seguito le FAQ riferite alle domande più frequenti sul Bonus Piemonte:
Quali spese posso coprire con il bonus? Il bonus è stato erogato con la finalità di consentire alle imprese di ripartire, anche in relazione alle esigenze igienico-sanitarie derivanti dall’emergenza. Ogni beneficiario è libero di utilizzarlo nella maniera che ritiene più utile alla sua impresa, purché venga speso per coprire costi per beni strumentali nel periodo 11 marzo 2020 – 31 dicembre 2021. I beni strumentali sono tutti i beni materiali ed immateriali che le imprese e i professionisti utilizzano per svolgere la loro attività. Si tratta di beni che vengono utilizzati nel tempo.
A fini puramente esplicativi e non esaustivi, rientrano tra le spese ammissibili:
- per i BENI STRUMENTALI IMMOBILI:
- canoni finanziari e rate di mutuo per acquisto di beni immobili come ad esempio uffici, negozi, magazzini, capannoni, anche acquisiti in precedenza (non sono ammessi affitti, leasing e noleggi)
- spese per la riorganizzazione degli spazi e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro
- acquisto di barriere fisiche adeguate di protezione per il distanziamento e per prevenire il contagio
- interventi di adeguamento su impiantistica (ad es. condizionamento, impianti elettrici)
- spese per l’acquisto o ammodernamento di beni mobili durevoli come, ad esempio autoveicoli, veicoli commerciali e industriali, attrezzature ed impianti, arredi dell’ufficio, computer, smartphone, scrivanie, armadi, banchi per gli operatori dei mercati, attrezzi per il lavoro, etc.
- canoni finanziari per acquisto di beni strumentali mobili come indicati al punto precedente, anche acquisiti in precedenza (non sono ammessi affitti, leasing e noleggi)
- spese per acquisto di materiale necessario per garantire la puntuale informazione sulle misure di prevenzione (ad esempio cartellonistica, segnaletica)
- costruzione di dehors e relativi arredi
- spese per attrezzature finalizzate alla sanificazione dei locali e/o dei veicoli
- spese per siti internet per e-commerce e per vetrina, sistemi di prenotazione, pagamento e compilazione di modulistica preferibilmente on line
- schermi video, impianti audio video
- spese per attrezzatura durevole (ad esempio phon, attrezzatura da cucina, posaterie, etc)
- spese per strumenti di protezione individuale del personale, purché non ‘usa e getta’ ma durevoli (ad esempio visiere, scarpe antinfortunistiche, etc)
- Spese per strumentazione per rilevazione temperatura
- spese di acquisto di marchi, brevetti, diritti di utilizzo di opere di ingegno, come licenze software e altri diritti di proprietà intellettuale
È cumulabile con il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro previsto dall’art.120 del Decreto legge n. 34 del 19/5/2020 “Rilancio”? Sì, il Decreto Rilancio prevede un credito di imposta pari al 60% delle spese sostenute nell’anno 2020 per spese necessarie alla riapertura in sicurezza delle attività, con un massimo di 80.000 euro. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese nei limiti dei costi sostenuti. Pertanto il bonus è cumulabile con tale credito nei limiti dei costi sostenuti.