Chi evade danneggia tutte le imprese. Il Tar del Lazio, nella sentenza del 24 dicembre 2020, contrariamente a quanto riportato in alcuni organi di stampa, non ha stabilito l’insussistenza dell’obbligo generale per tutte le imprese artigiane di versare contributi al Fondo di solidarietà bilaterale dell’artigianato (Fsba), essendosi dichiarato non competente a decidere sulla materia.
Lo chiarisce Confartigianato, a seguito di quanto comunicato in merito alla sentenza n. 13692 emessa il 24 dicembre dal Tar del Lazio chiamato ad esprimersi sul ricorso presentato da alcune imprese artigiane non iscritte al Fondo.
La sentenza del Tar del Lazio non può essere interpretata, ma va letta in ciò che dispone: non cancella l’obbligo di contribuzione a Fsba stabilito nel 2015 e confermato nel 2020 e non autorizza le imprese inadempienti a continuare ad evadere il versamento dei contributi.
Contrariamente alle bizzarre ‘letture’ della sentenza, il Tar del Lazio – spiega Confartigianato – non fa che confermare quanto già noto: le imprese sono tenute, in base al decreto legislativo 148 del 2015, a versare contributi a Fsba per ottenere le ordinarie prestazioni erogate dal Fondo. Le integrazioni speciali da Covid-19 non sono basate sulla contribuzione previdenziale, ma sulla fiscalità generale, non ammettendo in questo modo alcuna forma di irregolarità contributiva per le normali prestazioni di sostegno al reddito che FSBA eroga in base al decreto legislativo 148/15. Pertanto, iscriversi a FSBA è e resta un obbligo di legge per le imprese artigiane, anche quelle con un solo dipendente.
L’obbligo di iscrizione a FSBA per accedere alle prestazioni relative all’emergenza da Covid-19 deve essere inoltre inteso come adempimento formale per accedere in modalità telematica alla piattaforma per la presentazione delle domande. In pratica, il datore di lavoro artigiano si iscrive in ogni caso a FSBA e adempie l’obbligo contributivo normale previsto dalla legge. Senza alcuna deroga.
FSBA – sottolinea Confartigianato – è un modello virtuoso di bilateralità e mutualità che, in caso di crisi aziendali temporanee, assicura alle imprese prestazioni di sostegno al reddito ai dipendenti. Le imprese che non versano i contributi, oltre a sfruttare le aziende in regola e a violare la legge e quanto previsto dai contratti nazionali di lavoro, privano loro stesse ed i propri dipendenti di importanti strumenti di sostegno e tutela.