Il disegno di legge si compone di 24 articoli.
Articolo 1 – (modifica l’art. 1 – Finalità – ). L’articolo definisce le finalità generali della legge: in coerenza con la soppressione delle Commissioni provinciali sono eliminate le seguenti parole: “ e provinciali”.
Articolo 2 – (modifica l’art. 10 -– Programmazione ed attuazione degli interventi – ). L’articolo definisce gli strumenti di indirizzo e di programmazione della legge e i loro contenuti. Il documento di indirizzi è approvato dalla Giunta regionale sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative presenti nel comitato di coordinamento unitario.
Articolo 3 – (modifica l’art. 14 – Eccellenza artigiana – ). L’articolo istituisce la denominazione di “Eccellenza artigiana” e il marchio “Piemonte Eccellenza artigiana”, demandando alla Giunta regionale l’individuazione delle modalità operative per l’attribuzione del riconoscimento sentite le confederazioni regionali artigiane e la CRA. Le modalità tecniche delle annotazioni relative al riconoscimento di Eccellenza artigiana sono determinate dalla Giunta regionale sulla base di criteri atti a garantire l’unitarietà del sistema informativo. Il Registro imprese comunica alla struttura regionale competente ogni modifica o cancellazione relativa al riconoscimento di eccellenza.
Articolo 4 – provvede alla sostituzione della rubrica del Capo I del Titolo III come segue: “Semplificazione dell’annotazione delle imprese artigiane al registro imprese”.
Articolo 5 – (modifica l’art. 22 – Annotazione, modifica e cancellazione al registro delle imprese). L’articolo conferma la delega alle Camere di commercio, dispone la soppressione dell’albo imprese artigiane, dispone in merito alle procedure per l’annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane al Registro delle imprese e prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l’Unione regionale delle Camere di commercio del Piemonte per lo svolgimento delle funzioni delegate. Per le attività di annotazione, modifica e cancellazione al Registro imprese si applicano a favore delle Camere di commercio i diritti di segreteria.
Articolo 6 – (inserisce l’art. 22 bis. – Programmi con il sistema camerale a favore della competitività delle imprese – ). L’articolo prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni con l’Unione regionale delle Camere di commercio del Piemonte per la realizzazione di interventi comuni in materia di artigianato.
Articolo 7 – (modifica l’art. 23 – Annotazione al registro delle imprese – ). La qualifica di “impresa artigiana” è annotata nella sezione speciale del Registro delle imprese sulla base dei requisiti dichiarati mediante la comunicazione unica. L’annotazione ha carattere costitutivo ed è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi. E’ disciplinata la procedura dei ricorsi amministrativi alla CRA. E’ prevista la possibilità per le camere di commercio di avvalersi del contributo di esperti individuati dalle confederazioni regionali artigiane.
Articolo 8 – (modifica l’art. 24 – Modifica e cancellazione dell’annotazione artigiana – ). E’ disciplinata la procedura per la comunicazione delle modifiche e cancellazioni alla sezione speciale del registro imprese.
Articolo 9 – (modifica l’art. 25 – Sanzioni – ). Sono dettagliate le fattispecie sanzionatorie. Le sanzioni sono accertate ed irrogate dalla Camera di Commercio competente per territorio nella cui circoscrizione è posta la sede legale dell’impresa.
Articolo 10 - modifica la rubrica del Capo II del Titolo III in tema di funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato come segue: “Funzionamento della Commissione regionale per l’artigianato”.
Articolo 11 – interviene al fine di sopprimere l’art. 26 (Composizione delle commissioni provinciali per l’artigianato) e l’art. 27 (Funzioni delle commissioni provinciali per l’artigianato), in coerenza con la ratio della proposta.
Articolo 12 – modifica l’art. 28 (Composizione della Commissione regionale per l’artigianato). Si regola la composizione della CRA: la composizione numerica viene aumentata e sono implementate le competenze.
Articolo 13 – modifica l’art. 29 (Funzioni della Commissione regionale per l’artigianato). Si disciplinano le funzioni affidate alla CRA.
Articolo 14 – modifica l’art. 30 (Durata in carica della Commissione regionale per l’artigianato). Si prevede la durata della CRA, la decadenza dalla carica dei componenti nonché la revoca e sostituzione dei medesimi.
Articolo 15 – modifica l’art. 31 (Personale e organizzazione di segreteria della Commissione regionale per l’artigianato). Si disciplina in ordine all’organizzazione del personale di segreteria della CRA.
Articolo 16 – modifica l’art. 32 (Indirizzo, coordinamento e vigilanza). Si prevede indirizzo, coordinamento e vigilanza nei confronti della CRA.
Articolo 17 – modifica l’art. 33 (Denunce di irregolarità).
Articolo 18 – (modifica l’art. 34 – Provvedimenti d’ufficio delle Camere di commercio. Segnalazioni – ). Nell’articolo 34 si disciplinano le funzioni affidate alle Camere di commercio in tema di tutela dall’abusivismo in materia di artigianato.
Articolo 19 – inserisce, dopo l’articolo 34, l’articolo 34 bis relativo all’accertamento e attestazione del periodo lavorativo ai fini dell’ammissione all’esame e al corso di formazione per le attività di Estetista e Acconciatore.
Articolo 20 – (modifica l’art. 37 – Spese di funzionamento di collegi consultivi e di amministrazione attiva – ). Inquadra il gettone nell’ambito delle regole fissate dall’art. 6 del d.l. 78/2010 (Decreto convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 – Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’ economica (MANOVRA ECONOMICA 1 – DECRETO ANTICRISI). E’, inoltre, abrogata la disposizione relativa alla stipula di copertura assicurativa per i membri della CRA.
Articolo 21 – (modifica l’art. 39 – Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato – ) adeguando i riferimenti alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 22 – (modifica l’art. 41 – Disposizioni finanziarie – ) che disciplina le disposizioni finanziarie previste (si veda l’allegata relazione tecnico-finanziaria).
Articolo 23 – (Norma transitoria) contiene le norme transitorie necessarie per coordinare il passaggio da una normativa all’altra.
Articolo 24 – (Abrogazione di norme) contiene l’indicazione delle norme abrogate.