Ieri, 11 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo DPCM recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale.
Si ritiene utile evidenziare e sintetizzare quanto specificato nel Decreto.
- SONO CHIUSI i servizi alla persona PARRUCCHIERI, BARBIERI, ESTETISTI (Articolo 1, Punto 3)
- POSSONO RESTARE APERTI LAVANDERIE, LAVANDERIE INDUSTRIALI, TINTORIE (Allegato 2)
- POSSONO RESTARE APERTI SERVIZI DI POMPE FUNEBRI (Allegato 2)
- SONO GARANTITI i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
- SONO SOSPESE le attività dei servizi di ristorazione, bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto
Attività degli artigiani e delle piccole imprese
Premesso che il Decreto recita (Articoli 7 e 8)
7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) Per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
si rileva che la ratio del decreto sia quella di limitare al massimo la circolazione delle persone per contrastare la diffusione del virus.
Si interpreta quindi che
- possono restare aperte le attività manifatturiere con sede fissa ed unità produttiva (esempio: falegnamerie, segherie, carpenterie, aziende alimentari, autoriparatori, gommisti, carrozzieri, centri di revisione, …);
- possono restare aperte le imprese di pulizia in quanto il decreto incentiva le operazioni di sanificazione;
le imprese senza sede produttiva fissa quali muratori, elettricisti, idraulici, cartongessisti, decoratori, …
- Possono lavorare presso privati SOLO PER NECESSITÀ URGENTI quali riparazioni non rinviabili
- Possono lavorare nei cantieri mantenendo le distanze interpersonali (in tal caso si fa riferimento alle “comprovate esigenze lavorative”, con cui l’artigiano deve dichiarare il cantiere sul quale sta andando a lavorare)
Altre attività economiche
- POSSONO RESTARE APERTE le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità quali
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Queste sono informazioni aggiornate alla data e ora odierna sulla base dell’interpretazione al testo del DPCM.
In attesa che il Governo e le Autorità competenti si pronuncino su eventuali dubbi e specificità, confermiamo che provvederemo prontamente ad informare le imprese per ulteriori chiarimenti e delucidazioni.
Per informazioni rivolgiti alla sede CONFARTIGIANATO del tuo territorio:
ALESSANDRIA | Telefono 0131/28.65.11
ASTI | Telefono 0141/59.62
BIELLA | Telefono 015/855.17.11
CUNEO | Telefono 0171/45.11.11
PIEMONTE ORIENTALE | Telefono 0321/66.11.11
TORINO | Telefono 011/50.62.111