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Procedura applicativa Regolamento “Due Diligence”

Il 3 marzo 2013 è entrato in vigore il regolamento UE n. 995/2010 relativo alla cosiddetta ”Due Diligence” (dovuta diligenza) nel settore legno.

 Tale regolamento si propone di contrastare l’immissione nel mercato europeo di legno illegale, intendendo come tale quel legno raccolto e commercializzato nel mancato rispetto delle normative forestali e doganali sia internazionali, sia vigenti nei singoli Paesi di produzione.

Nel quadro del Regolamento si distinguono due tipologie di soggetti coinvolti i quali, data la loro differente posizione, avranno obblighi sostanzialmente diversi. Tali soggetti sono:

- Operatori (Operators); ossia i soggetti che o sono direttamente coinvolti nell’abbattimento di legname all’interno della Comunità Europea o che importano legname e/o prodotti di legno da Paesi extra UE (per i prodotti solo se repertoriati all’interno dello specifico allegato al regolamento).

- Commercianti  (Traders); ossia i soggetti che acquistano legname e/o prodotti a base di legno degli  Operatori.

 Gli operatori saranno responsabili:

 -      In caso provvedano direttamente ad abbattere legname all’interno del territorio UE, di dimostrare il rispetto delle leggi forestali dei singoli Paesi comunitari.

-      In caso importino da Paesi extra UE legname sia sotto forma di tronchi che di tavolame che di semilavorati, purchè compresi nello specifico allegato, di dimostrare che sia gli abbattitori che i soggetti commerciali locali dai quali si forniscono abbiano rispettato le leggi forestali specifiche del Paese di abbattimento.

 I Commercianti che si approvvigionano dagli Operatori dovranno solamente conservare tutta la documentazione relativa all’acquisto e alla vendita di legname (sia grezzo che trasformato) per un periodo di cinque anni al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

Per le aziende artigiane si aprono quindi vari scenari derivanti dalla loro appartenenza all’ una o all’altra categoria. In buona sostanza si dovrebbero  verificare tre casi:

 -      Primo caso : ditta che acquista legname già tagliato e/o prodotti a base di legno da altri soggetti siti all’interno della Comunità Europea: tali ditte si qualificano chiaramente come Commercianti e quindi non dovranno praticamente fare nulla più di quanto già fanno, visto che  la legislazione nazionale obbliga ad oggi alla conservazione dei documenti fiscali per un periodo di dieci anni.

 -      Secondo caso: ditta che acquista lotti di legname “in piedi” all’interno della Comunità Europea e che si occupa del loro abbattimento e successiva commercializzazione sia sotto forma di tronchi che di tavolame che di derivati: tali ditte si qualificano come operatori e dovranno implementare un sistema di controllo tale da dimostrare il rispetto da parte loro della legislazione forestale vigente nei Paesi di abbattimento.

 -      Terzo caso: ditta che acquista direttamente legname già tagliato e/o prodotti a base di legno da altri soggetti siti all’esterno della Comunità Europea: tali ditte si qualificano come Operatori e dovranno implementare un sistema di controllo tale da dimostrare di avere acquistato da soggetti dei quali si può ragionevolmente supporre che rispettino le legislazioni forestali sia internazionali, sia degli specifici Paesi di abbattimento.

 Le ditte rientranti tra gli Operatori saranno direttamente responsabili del proprio sistema di controllo di fronte al  Corpo Forestale dello Stato che ricopre il ruolo di soggetto controllore. Per quanto sia prevista l’identificazione da parte delle autorità europee di soggetti terzi nel ruolo di fornitori di sistemi di controllo approvati, l’utilizzo di tali sistemi non darà automaticamente presunzione di conformità; non è prevista l’identificazione di soggetti gestori di marchi in quanto è volontà delle autorità europee che l’entrata in vigore del Regolamento 995/2010 non comporti inutili burocratizzazioni e conseguenti aumenti dei costi per le imprese.

 Degno di nota è il fatto che nel campo di applicazione del regolamento non rientrino solo ed unicamente le aziende specificamente appartenenti al settore Legno, ma possano trovarsi ad esso sottoposte anche ditte di altri settori (per esempio aziende che acquistino imballaggi  in legno direttamente da Paesi extra UE).

Data la complessità della materia e visto il grande  numero di aziende potenzialmente coinvolte, Confartigianato Piemonte ha già richiesto al livello nazionale di sollecitare un incontro con il Ministero competente onde assicurarsi che durante i controlli agli Operatori, gli ispettori del Corpo Forestale agiscano secondo uno schema univoco e possibilmente concordato con le Associazioni.

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Credits: Agenzia EGO